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L’assicurazione è quel contratto che ha ad oggetto una garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per il contraente.

Con il contratto di assicurazione, l’assicurato, previo pagamento di un premio, trasferisce il rischio concordato (per iscritto, a mezzo polizza), all’assicuratore che s’impegna ad accollarselo nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi.

Esistono due forme di copertura dei danni: “loss occurrence” (insorgenza del danno) e “claims made” (a richiesta fatta).

La prima (su cui è conformato il modello delineato nell’art. 1917 C.C.) prevede che la copertura operi in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto e consiste nella copertura più diffusa.

La seconda è, invece, una forma di assicurazione mutuata dal sistema anglosassone, con cui l’assicuratore si impegna a mantenere indenne l’assicurato nel caso in cui la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato sia pervenuta in costanza di polizza.

Tale clausola limita l’efficacia del contratto assicurativo (e, dunque, la prestazione pecuniaria dell’assicuratore in favore dell’assicurato o, in casi specifici, direttamente al terzo danneggiato) al solo caso in cui la richiesta di risarcimento (e non l’accadimento del fatto in sé) intervenga nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Pertanto, mentre nel regime loss occurrence per avere una copertura assicurativa è necessario che il soggetto che provoca il danno sia assicurato nel momento in cui commette l’errore, nel regime claims made il soggetto potrebbe avere una copertura assicurativa anche senza essere assicurato al momento dell’errore, se nel momento in cui arriva la richiesta del risarcimento danni è assicurato.

La clausola “claims made” ( “a richiesta fatta”), è spesso inserita nei contratti assicurativi per determinare la responsabilità civile di un soggetto nei confronti di terzi e, in particolare, è molto utilizzata nelle polizze riguardanti i liberi professionisti (medici, amministratori di società…).

L’estensione della copertura dipenderà da quanto indietro nel tempo potranno essersi verificati gli eventi a seguito dei quali perviene la richiesta di risarcimento.

Non saranno in garanzia fatti e circostanze avvenuti in passato e già noti che potrebbero (o avrebbero potuto) generare una richiesta di risarcimento.

Esiste, poi, una clausola claims made mista che esclude la possibilità di copertura per rischi verificatisi oltre un determinato periodo (in genere 3 anni prima della denuncia del terzo).

L’obiettivo è quello di limitare, in certe situazioni, l’estensione della garanzia prevista dalla clausola claims made pura.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate più volte ad esprimersi in merito alla validità della clausola claims made, inerente alla responsabilità civile.

Con sentenza n. 9140 del 06/05/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto non vessatoria la clausola in sé e per sé (e, quindi, validamente vincolante) in quanto volta alla delimitazione dei confini dell’obbligazione dell’assicuratore solo a determinate categorie di sinistri.

Secondo la Corte, nella sentenza citata: “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura) non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata”.

Benché la clausola sia da ritenersi valida, la Suprema Corte a più riprese ha espresso la necessità di un’indagine volta ad accertare che la clausola, nella sua formulazione, sia coerente con tutte le norme dell’ordinamento.

Pertanto, nel 2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 22437 del 24/09/2018, ha affermano che: “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento www.eclegal.it Page 2/6 Edizione di martedì 23 marzo 2021 negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati”.

Recentemente, con sentenza n. 9613 del 11.04.2023, la Suprema Corte è tornata sull’argomento trattando una fattispecie di assicurazione da responsabilità professionale ove i Giudici di merito avevano ritenuto nulla la clausola claims made in quanto la sua previsione avrebbe reso il contratto inadeguato allo scopo pratico perseguito con il contratto di assicurazione.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, il Giudice d’Appello, lungi dal valutare la meritevolezza o meno della clausola, avesse ritenuto il contratto parzialmente nullo ex art. 1419, c. 1, C.C., con conseguente venir meno della sola clausola in esame e permanenza della parte residuale del contratto.

Ritenendo sussistere mancata chiarezza da parte del Giudice di merito che ha omesso di individuare quale norma inderogabile dell’ordinamento fosse stata violata, i Giudici di legittimità hanno affermato che: “Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola “claims made” apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile)”.

Allo stato sussistono, comunque, dei dubbi sulla legittimità della clausola in quanto tale decisione omette di valutare effettivamente se la clausola fosse nulla o meno.

E’ chiaro che l’orientamento è ancora in evoluzione e che occorrerà attendere che la Corte d’Appello (a cui la Corte Suprema con la suddetta sentenza ha rinviato) chiarisca se, effettivamente, la clausola si ponga in contrasto con una norma imperativa e individui più chiaramente i termini di tale conflitto.