Deve prevalere la tutela del bene della collettività o la tutela della dignità dell’individuo?
La salute ha senza dubbio una posizione centrale nel sistema dei diritti fondamentali.
È una tutela forte che si ritrova anche nell’art 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che nell’art 32 della nostra Costituzione, ove si afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. -omissis-”.
Benché il diritto alla salute e quello alla riservatezza siano entrambi diritti costituzionalmente garantiti, in realtà, a differenza del primo, la tutela del secondo si ricava per via interpretativa dagli artt. 2, 3, 13, 14 e 15 Cost., per cui l’interrogativo sulla prevalenza dell’uno sull’altro, lascia spazio a diverse riflessioni.
Il Covid-19, il “nemico invisibile” tanto temuto che ha viaggiato da est a ovest seminando morte e provocando una crisi economica senza precedenti, ci ha dimostrato quanto sia vulnerabile il genere umano, costringendolo a porre in essere cambiamenti veloci di abitudini e stili di vita per salvaguardare il bene primario di ogni essere umano: la salute.
In un momento così difficile in cui anche gli spazi vitali e le tempistiche della giornata di ciascuno hanno subito drastiche trasformazioni, la tecnologia ci ha permesso di rimanere in contatto con il mondo mantenendo, ove possibile, anche la continuità lavorativa e quella formativa.
Ma la tecnologia potrà mettersi anche al servizio della salute pubblica?
Preliminarmente, occorre valutare se sia possibile realizzare anche in Italia, sul modello orientale, una metodologia che permetta di ricostruire la catena epidemiologica, tracciando i contatti avuti dalle persone infette per creare le “mappe dei contagi e dei vettori del virus”.
La necessità di mappatura trova fondamento nel fatto che, attualmente, non vi è la possibilità (dal punto di vista medico-scientifico) di contenere e prevenire il Covid-19.
Infatti, nonostante l’incessante ricerca a livello mondiale, non esiste ancora un medicinale specifico da utilizzare nella cura del Virus, così come non esiste ancora un vaccino, forse disponibile tra diversi mesi, dopo la necessaria sperimentazione.
Pertanto, attualmente, l’unico metodo per limitare i danni derivanti dal contagio è l’isolamento “volontario” dei cittadini e la quarantena degli infetti, in attesa di tempi migliori.
La Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore che hanno affrontato per primi il problema del Covid-19, oltre alle misure di distanziamento sociale hanno basato le loro strategie di contenimento dell’epidemia proprio sul sistema di localizzazione indoor, utilizzando tecnologie di tracciamento, geolocalizzazione, aggregazione e analisi dei dati, con buoni risultati.
I dati sono stati raccolti per mezzo delle reti cellulari, dei sistemi GPS, delle transazioni effettuate con carta di credito e delle telecamere di videosorveglianza, per monitorare la popolazione.
Successivamente, le informazioni sono state mostrate in forma anonima su un sito webdedicato e trasmesse a mezzo messaggistica a chi poteva aver incrociato una persona infetta, in modo da ridurre la catena dei contagi.
E’ evidente che il modello cinese (basato sulla sorveglianza totale che ha radici politiche e culturali diverse dalle nostre), non possa trovare identica attuazione nel nostro Paese.
In Italia, la valutazione di fattibilità del data tracing deve, inevitabilmente, passare attraverso l’analisi della normativa nazionale da coordinarsi con quella europea e, quindi, anche attraverso l’analisi del rapporto tra diritto alla salute e diritto alla privacy.
Sebbene il tracciamento dei dati persegua, in questo caso, il nobile scopo del contenimento del rischio per la salute della popolazione è, comunque, un metodo idoneo a raccoglie informazioni di vario tipo che vanno oltre l’ambito sanitario di ciascun individuo.
Il primo nodo da sciogliere è, quindi, se i due diritti possono coesistere oppure se uno dei due può (o, addirittura, deve) prevalere sull’altro.
In Italia compagnie telefoniche come Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, hanno già offerto alla Regione Lombardia, la più colpita da Covid-19, attraverso l’associazione di categoria Asstel, i dati sul traffico telefonico in loro possesso, per verificare gli spostamenti dei cittadini.
Anche Facebook ha reso disponibili, a ricercatori e sanitari, informazioni aggregate e anonimizzate sulla mobilità e sulla densità della popolazione per l’elaborazione di alcune proiezioni sulle modalità di diffusione del virus.
La Pubblica Amministrazione si è avvalsa anche dell’utilizzo dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sui vari territori comunali.
Nel corso del mese di marzo 2020 è intervenuto anche il Garante della Privacy, ammettendo che è possibile una deroga al diritto alla riservatezza dei dati personali per garantire l’interesse superiore alla salute delle persone, così come previsto dall’art. 9, par. 2, lettera i) del GDPR (UE/2016/679), per cui: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:-omissis- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale;”
In sostanza, benché non propriamente auspicabile, la limitazione del diritto alla protezione dei dati (e non la sospensione!), se proporzionata e temporanea, rappresentano la condizione favorevole e necessaria alla tutela dell’incolumità di tutta la collettività.
In contesti emergenziali come il nostro, i diritti individuali possono subire limitazioni anche incisive, nella prospettiva di una tutela più ampia ma con i limiti di proporzionalità e temporalità.
Il Garante per la Privacy ha, infatti, ricordato, come sia sempre possibile modulare le deroghe alle regole ordinarie, in ragione delle necessità.
Si tratterebbe di una sorta di “funzione sociale” del diritto alla privacy.
I diritti fondamentali non sono anche assoluti: e così non lo è nemmeno il diritto alla protezione dei dati che rientra nell’alveo dell’art 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi), paragrafo 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per cui: “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui -omissis-“.
L’interesse alla protezione della salute pubblica, contenuto nell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, prevale a seguito del bilanciamento con gli altri diritti tra cui, il rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 Carta dell’UE) e la protezione dei dati di carattere personale (art. 8 Carta dell’UE).
Pertanto, chiarito il rapporto tra i due diritti fondamentali, il risultato è la possibilità di realizzare una metodologia di tracciamento degli infetti da Covid-19 sviluppata in ossequio ai principi enunciati dal Regolamento Europeo, fermi restando i termini di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e lasso temporale limitato, coincidente con la fine dell’emergenza sanitaria.
Le Istituzioni dovranno, però, garantire misure di sicurezza idonee ad evitare che con il tracciamento dei dati vengano lesi altri diritti o libertà individuali e che, soprattutto, il gran numero di dati personali raccolti non favorisca la proliferazione della cybercriminalità.
Avv. Elisa Spingardi
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