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Frequentemente accade di vedere nuovi mezzi di mobilità personale, come il segway, l’hoverboard, il monowheel e il monopattino elettrico, sfrecciare sui marciapiedi.
La circostanza ha destato l’attenzione non solo dei cittadini infastiditi da tali comportamenti ma, soprattutto, del Governo che ha sentito la necessità di regolamentarne l’uso stante il vuoto legislativo piuttosto pericoloso.
Infatti, nel nostro Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) non vi è alcun riferimento ai monopattini elettrici, a differenza, invece, delle biciclette a pedalata assistita che sono considerate biciclette ordinarie purché il motore rispetti alcuni requisiti.
Pertanto, ci si è domandati se si potesse fa rientrare il monopattino elettrico nella fattispecie degli acceleratori di andatura, il cui utilizzo è vietato (e, pertanto, sanzionato), sia sulla carreggiata che negli spazi riservati ai pedoni ai sensi dell’art. 190, commi 8 e 9, C.d.S., secondo cui: “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. (…) Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti” .
Alla luce delle incertezze interpretative e della ormai larga diffusione di tali mezzi nelle altre città europee e americane ove vengono utilizzati per veloci spostamenti urbani, anche in Italia, si è deciso dare una svolta alla questione. 

Quando si parla di segway ci si riferisce a quel mezzo composto da una pedana che unisce due ruote parallele, dotato di manubrio, imita l’equilibrio umano: è in grado di partire, fermarsi, fare retromarcia e curvare con semplici movimenti del corpo del passeggero-guidatore.
L’hoverboard è un monopattino elettrico autobilanciante a due ruote che, a differenza di quello elettrico, non possiede il manubrio; le ruote si muovono attraverso comandi che arrivano dalla pressione dei piedi del guidatore che controllano tutti gli spostamenti del veicolo.

Il monowheel è, invece, quel monociclo elettrico composto da un motore collegato ad una sola ruota e un giroscopio che funge da comando per il motore; possiede due piccole pedane laterali e si caratterizza per tornare sempre al suo punto di equilibrio così da rendere più semplice il movimento.

La disciplina della smart mobility in Italia è recente e in continua evoluzione: con la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) è stata autorizzata la sperimentazione della micromobilità elettrica, attuata poi con il Decreto Ministeriale del 04.06.2019 (decreto Toninelli) e potenziata con la recentissima Legge 8/2020 del 01.03.2020, di recepimento del Decreto Milleproroghe.

Con il Decreto Toninelli è stato stabilito che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel possono circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h.

La sperimentazione, chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del MIT, potrà durare minimo un anno e massimo due anni.

Il decreto stabilisce, inoltre che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h.

Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h; entrambi sono ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h.

 

Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.

I Comuni che intendono avviare la sperimentazione devono promuovere una “campagna di informazione della sperimentazione in atto sul proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.

In corrispondenza dell’inizio del centro abitato, i Comuni che avviano la sperimentazione devono installare il segnale sperimentale che indica le zone in cui possono circolare i mezzi oggetto della sperimentazione.

Se sono previsti servizi di noleggio, i Comuni devono definire le aree per la sosta e metodologie per garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi, evitando l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni.

Il servizio di noleggio deve avere obbligatoriamente una copertura assicurativa per il servizio.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27 dicembre 2019), entrata in vigore il 01 Gennaio 2020, ha introdotto nuove disposizioni per regolare la circolazione dei monopattini elettrici, equiparandoli ai velocipedi (art. 1, c. 75).

 

L’ex Ministro Toninelli

Ciò ha comportato che da “dispositivi”, come definiti dal Decreto Toninelli, i monopattini elettrici (con i limiti di potenza e velocità definiti dal predetto decreto), sono diventati “veicoli”, senza che fosse apportata nessuna modifica al Codice della Strada, ma con l’obbligo di attenersi (stante l’equiparazione alle biciclette), agli articoli 68 (dotazioni minime) e 182 (comportamento in strada) del Codice della Strada medesimo.

Pertanto, dal Gennaio 2020 è possibile circolare con il monopattino, come accade per le biciclette, sulle strade urbane ed extraurbane di tutto il territorio nazionale (quindi non solo nei Comuni che hanno avviato la sperimentazione sulla micromobilità e non solo nelle aree individuate dalle delibere comunali).

Per gli hoverboard, segway e monowheel, nulla è stato previsto, pertanto, continuano a valere le disposizioni di cui al Decreto Toninelli.

Con l’entrata in vigore della Legge 8/2020 del 28.02.2020, di conversione del Decreto Milleproroghe è stata confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi (art. 33 bis), ma ad alcune condizioni, ovvero che non siano dotati di posti a sedere, abbiano un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 kW e rispondano agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto Toninelli.

 

 

Quelli con potenza superiore sono soggetti a sanzioni amministrative che variano da € 100,00 a € 400,00 e, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW è, altresì, previsto il sequestro e la distruzione del veicolo.

 I monopattini elettrici possono essere utilizzati solo da chi ha compiuto 14 anni di età, su strade urbane dove vi è il limite dei 50 km/h ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché su strade extraurbane se vi è una pista ciclabile all’interno della stessa.

 I conducenti che non hanno raggiunto i 18 anni di età sono obbligati a utilizzare un casco protettivo.

Il manubrio deve sempre essere retto con entrambe le mani, salvo il caso in cui non vi sia da segnalare una prossima manovra di svolta. 

Non è consentito portare altre persone, animali, oggetti, né tanto mento trainare altri veicoli o farsi trainare.

La velocità massima consentita è di 25 km/h se utilizzati su strada, mentre 6 km/h in aree pedonali.

Sono obbligatorie luci anteriori e posteriori per essere sempre visibili e per una maggiore sicurezza: da mezz’ora dopo il tramonto e in tutti i casi in cui le condizioni atmosferiche richiedano un’illuminazione, vi è l’obbligo di indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti, con sanzioni per i trasgressori che variano da € 50,00 a € 200,00. 

 

Ultima novità che riguarda il settore della smart mobility è l’impulso indiretto derivato dalla pandemia da Covid-19.

Il Governo ha, infatti, previsto all’art. 2, c. 2, del DL Clima, modificato dal DL Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2020, il “bonus mobilità 2020” per cui viene riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta (e, comunque, in misura non superiore a euro 500) per l’acquisto di biciclette nuove o usate, tradizionali o con pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale elettrici di cui all’articolo 33 bis del DL 162/2019, convertito in Legge 8/2020 (monopattini, hoverboard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

 

 

Il bonus non è legato a parametri di reddito e, quindi, chiunque potrà richiederlo a patto che si tratti di persona maggiorenne con residenza in un capoluogo di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), in un capoluogo di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), in un Comune con più di 50.000 abitanti ovvero in uno dei Comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). 

Il buono verrà erogato per l’anno 2020 relativamente agli acquisti effettuati dal 04 Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020, senza necessità di rottamazione dei veicoli vetusti; a partire dal 01 Gennaio 2021 l’erogazione di buoni mobilità verrà, invece, erogata a fronte della rottamazione di veicoli vetusti effettuata solo nel corso del 2021.

I buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 Dicembre 2024.

E’ chiaro che benché i mezzi di cui si è parlato costituiscano una modalità di trasporto più green (oltre che fashion) e adatta, soprattutto, agli spostamenti cittadini, questo è solo di un piccolissimo passo verso quella mobilità eco-sostenibile di cui anche il nostro Paese necessita e che dovrebbe riguardare prima di tutto il trasporto pubblico di massa e, poi, in un secondo momento anche quello ad uso privato.

Avv. Elisa Spingardi